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Sicurezza e adeguamento Testo Unico

Sicurezza e adeguamento Testo Unico

Dal 15 maggio 2008 è in vigore il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che attua l’art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007.
Si completa in questo modo il rinnovamento della legislazione in materia di Sicurezza del lavoro con la contestuale abrogazione delle norme sancite dallo storico D.Lgs. n° 626/1994.

mav_logo-smallLa prima scadenza, salvo proroghe, è il 28 luglio 2012 e prevede l’aggiornamento della valutazione dei rischi e del documento di sicurezza con nuovi criteri. Il nuovo decreto legislativo recante il “Testo unico” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro amplia il campo di applicazione rendendolo più esteso e completo più vicino alle realtà aziendali moderne (comprese le modifiche del mercato del lavoro) di quello previsto dal Dlgs 626/1994.
Definisce infatti meglio i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e meccanismi di delega di funzioni, stabilisce regole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, inasprisce le sanzioni per l’inosservanza delle regole di prevenzione e protezione.
L’elaborato da una parte semplifica alcune procedure ed adempimenti e dall’altra migliora alcune tra le principali norme sulla sicurezza.

Tra le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico segnaliamo :

  1. Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (articoli 2 e 3), ossia estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio (es. quelli collegati allo stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri stati) e a tutti i lavoratori e lavoratrici (subordinati e autonomi in qualsiasi forma, es. contratti di somministrazione, lavoratori a distanza, etc.)
  2. Valutazione dei rischi; le modalità di redazione del documento di valutazione dei rischi variano a seconda del livello occupazionale : fino a 10 dipendenti ove non vengano svolte attività lavorative che presentino particolari profili di rischio i Datori di Lavoro potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate (procedure definite da un prossimo decreto interministeriale che dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2010); sino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore dell’apposito decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, i Datori di Lavoro possono autocertificare la valutazione dei rischi (art. 29, comma 5), ad eccezione delle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), g) nelle quali vige l’obbligo altresì di istituzione del servizio di prevenzione e protezione interno.
  3. Rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda (articoli da 47 a 50): specificati i concetti di “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza “territoriale” e di “sito” e le loro attribuzioni come già specificate nella Legge 123/2007.
  4. Sarà regolamentata la funzione dei preposti, prevedendo per questa figura apposito percorso formativo; comunicazione annuale (art. 1 dei nominativi degli RLS) all’INAIL.
  5. Coordinamento delle attività di vigilanza : ruoli e i compiti degli Istituti/Enti (es. INAIL, ISPESL, ecc.).
  6. Maggiori attività da parte del Medico Competente.
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